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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.018.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
14.018.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga di termini in materia di servizi pubblici locali).

  1. L'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è sostituito dal seguente:
  «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
  2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 luglio 2015, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei Ministri o del Prefetto, per quanto ciascuno competenti, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2015 ovvero, nel caso dei servizi, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, entro sei mesi dall'istituzione dell'Ente di governo degli Ambiti o Bacini ottimali e omogenei.
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2015, fatto salvo quanto previsto per i servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per i quali gli affidamenti sono mantenuti sino all'individuazione del nuovo gestore d'Ambito o di Bacino ottimale ed omogeneo.
  4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».