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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.117.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
10.117.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituita dalla seguente:
   «c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a:
    1) 1.950 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Esclusivamente nel caso di imprese che occupino non più di cinque dipendenti, salvo che il provvedimento di sospensione sia motivato dalla reiterazione di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo, il soggetto obbligato al pagamento della somma aggiuntiva di cui al presente numero procede al versamento della stessa in un'unica soluzione ovvero nella misura di un quarto entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione e della restante parte in un numero massimo di quattro rate mensili. Entro il termine di cinque giorni dall'emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, il rappresentante legale dell'impresa, può presentare istanza, adeguatamente motivata e documentata, alla Direzione territoriale del lavoro, intesa ad ottenere la dilazione di pagamento di cui al comma precedente. La Direzione territoriale del lavoro, entro i successivi quindici giorni dalla presentazione della domanda di dilazione, verificate le circostanze, unitamente alle motivazioni ed alla relativa documentazione, emana un provvedimento con il quale stabilisce il numero delle rate e l'importo di ciascuna di esse. Il provvedimento di cui al precedente periodo è notificato immediatamente all'interessato. Il mancato o ritardato pagamento della prima rata entro il termine di cui al secondo periodo, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la perdita del beneficio della rateazione e l'immediata sospensione dell'attività. Dal giorno in cui il titolare dell'impresa viene ammesso al beneficio della dilazione, la sospensione dell'attività imprenditoriale è interrotta;
    2) 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro».