Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 47).
All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. I comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, ovvero adottare altre misure a fronte delle riduzioni di risorse di cui al comma 8».