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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.88.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
8.88.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, e sue successive modificazioni. Il termine di cui al presente comma si applica anche ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, con sentenza di sfratto per morosità incolpevole come definita dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2014, n. 161, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 28 ottobre 2013, n. 124.
  10-ter. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ident. 8.102.