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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.77.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
8.77.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis
. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2016.
  1-ter. In relazione a servizi di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere sino alla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007:
   a) gli affidamenti in capo a società da essi partecipate la gestione delle quali sia affidata ad un socio industriale;
   b) gli affidamenti in capo a società subentrate a soggetti partecipati in misura maggioritaria o totalitaria dai medesimi enti, a seguito di conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni/acquisizioni o altre operazioni societarie, in ragione delle quali la partecipazione maggioritaria è in capo ad un socio industriale;
   c) gli affidamenti in capo a società consortili, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, partecipate in misura maggioritaria da società che si trovi nella condizione di cui ai punti a) e b) che precedono.

  1-quater. Resta salva la facoltà dell'affidatario di rinunciare al mantenimento dell'affidamento oltre la naturale scadenza, nel caso di mancato accordo con l'ente affidante sulle condizioni di prosecuzione.