Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1, al comma 91, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «sono versati all'entrata di bilancio dello Stato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».