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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.46.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
8.46.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199 è prorogato fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che provvede alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
  10-ter. Per le finalità di cui al comma 10-bis il fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esclusione di quelle relative al programma «Politiche abitative, urbane e territoriali». Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrente variazioni di bilancio.
  10-quater. Nell'ambito della proroga di cui al comma 10-bis, gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero di cui all'articolo 4, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assegnati con priorità alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie abbiano presentato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 47 del 2014, domanda per la collocazione nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e risultino in possesso di tutti requisiti per l'assegnazione. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, col provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 47 del 2014, stabiliscono modalità operative per la graduazione, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, nonché ad ogni altra disponibilità di alloggi sociali ovvero reperiti e acquisiti anche nell'ambito delle attività delle Agenzie per la locazione comunque denominate.