Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le risorse già previste dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono destinate al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per la totale o parziale compensazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per i trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, effettuati su relazioni diverse da quelle indicate nella norma. Detta compensazione sarà applicata entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie.