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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.24.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
8.24.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.
  1-ter. Le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti in essere relativi a servizi di trasporto pubblico locale fino alla scadenza del periodo transitorio, di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, a società che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio, o che sono subentrate al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, quali conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni e acquisizioni, in ragione delle quali la nuova società risulti in capo ad un socio industriale. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al primo periodo.

ident. 8.2.8.9.8.76.