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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.13.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
8.13.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile continua a svolgere le funzioni di autorità di vigilanza indipendente ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, per i soli aeroporti ai quali si applica la direttiva, che hanno stipulato il contratto di programma prima della data di entrata in operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Per i medesimi contratti l'Ente nazionale per l'aviazione civile applica procedure obbligatorie di consultazione coerenti con la direttiva 2009/12/CE e, ferma restando la disciplina prevista dai contratti di programma stipulati ai sensi dell'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed il relativo sistema di tariffazione, approva i diritti aeroportuali conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2009/12/CE.