Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono destinate, in via residuale, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano trasporti di merci per ferrovia, in misura non superiore al valore di 2 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei costi esterni evitati rispetto alla modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km prodotti sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale ed è erogato direttamente dal gestore dell'infrastruttura, con le stesse modalità e tempistiche indicate dal citato articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.