Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2, è abrogato;
b) i commi 2, lettere a) e c), 3, e 4 dell'articolo 6 sono abrogati.
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento del compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.