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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.17.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
7.17.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
  «Art. 5. – (Corpi militari ausiliari delle Forze armate). – 1. Il Corpo militare della CRI, dalla data di liquidazione dell'ente di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4. Le modalità della loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate.
  2. I corpi della Croce rossa italiana, ausiliari delle Forze Armate, restano disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare è disposto in ogni caso senza assegni.
  3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, è costituito anche da personale volontario in congedo. Il personale in servizio appartenente al ruolo di cui al primo periodo è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo.
  4. Il servizio prestato dal personale in congedo del Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  5. Il personale del Corpo militare già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 1, transita a domanda in un ruolo ad esaurimento dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, conservando il proprio stato, grado rivestito e trattamento economico spettante. Il personale militare di cui al periodo precedente, dalla data della liquidazione del predetto Ente, è immesso a domanda, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei ruoli del personale militare o civile dello Stato o delle Amministrazioni Pubbliche, anche in eccedenza agli organici e senza pregiudizi per il personale già in servizio, conservando il grado rivestito e relativo trattamento economico spettante ed è iscritto in coda all'ultimo nominativo dei pari grado o di pari qualifica. Fatti salvi i casi di incompatibilità, il personale di cui al precedente periodo potrà permanere iscritto nel Corpo Militare volontario ed essere richiamato temporaneamente in servizio con le modalità previste dal Codice dell'ordinamento militare.
  6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo, e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di cui al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresì, la qualifica di militare in congedo, è stabilita in trecento unità. Tra i criteri per la selezione sono comunque previsti: la presentazione di una domanda da parte degli interessati, il possesso di requisiti di competenza tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonché il rendimento in servizio ed i precedenti disciplinari; tali requisiti devono essere valutati da una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché due dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente le funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione civile. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Dalla data della liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, al personale già appartenente al contingente di cui al presente comma che non è stato assunto dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto o nell'ambito della Fondazione di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano le disposizioni previste dal secondo e dal terzo periodo del comma 5.».