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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.16.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
7.16.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di garantire, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, i livelli essenziali di assistenza e lo sviluppo dei programmi di ricerca in sanità, per la necessità di individuare soluzioni normative per i percorsi di stabilizzazione e introdurre nell'ordinamento vincoli per evitare la creazione di nuovo precariato per effetto dell'uso improprio dei rapporti di lavoro flessibile, i rapporti a tempo determinato instaurati negli enti del Servizio Sanitario regionale con personale, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, professionale, tecnico, amministrativa, che ha maturato, alla data di pubblicazione della legge 30 ottobre 2013, n. 125, almeno tre anni di servizio e in scadenza al 31 dicembre 2014, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016, fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e ferma la possibilità di prorogare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, tutte le altre tipologie di lavoro flessibile.
  4-ter. All'articolo 1, comma 644, lettera g), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «triplo» è sostituita dalla seguente: «quadruplo».