Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono inseriti:
a) i docenti in possesso di abilitazione conseguita anche presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 (TFA e PAS) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) i docenti in possesso di una laurea in Scienze della Formazione primaria conseguita negli anni accademici dal 2012 al 2015;
c) tutti i docenti in possesso di un'abilitazione o di un titolo abilitante riconosciuto. Prima del piano di immissioni in ruolo di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza ulteriori e nuovi oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 31 marzo 2015, sono disposti i termini e le modalità di inserimento nella predetta fascia aggiuntiva dei suddetti docenti. Con il medesimo decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa citata.