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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.52.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
6.52.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. Nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, sono inseriti:
   a) i docenti in possesso di abilitazione conseguita anche presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 (TFA e PAS) e successive modificazioni ed integrazioni;
   b) i docenti in possesso di una laurea in Scienze della Formazione primaria conseguita negli anni accademici dal 2012 al 2015;
   c) tutti i docenti in possesso di un'abilitazione o di un titolo abilitante riconosciuto. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 31 marzo 2015, e prima del piano di immissioni in ruolo di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono disposti i termini e le modalità di inserimento nella predetta fascia aggiuntiva dei suddetti docenti. Con il medesimo decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa citata.
  6-ter. All'onere, quantificato nella misura di 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
   a) per un importo pari a 400 milioni, mediante autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito;
   b) per un importo pari a 400 milioni, l'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
   c) per un importo pari a 2.200 milioni mediante l'abrogazione degli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e politiche sociali, si predispone l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.