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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.45.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
6.45.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dell'articolo 31-bis, le parole: «e opera» sono sostituite dalle seguenti: «che opera, con la propria struttura,»;
   b) al comma 4 dell'articolo 31-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il piano strategico, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati nel corso del triennio di sperimentazione 2013-2015 da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro giugno 2015»;
   c) al comma 5 dell'articolo 31-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trasferimento dello stanziamento annuale a favore dell'INFN è disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa positiva valutazione di un Piano annuale di attività elaborato dal comitato ordinatore, in un'unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ciascun esercizio. Le eventuali economie di gestione del contributo annuale sono vincolate al programma triennale di sperimentazione della scuola. L'INFN, nell'ambito del proprio bilancio, adotta specifica contabilità per la gestione del contributo finalizzato all'intervento previsto dalla presente norma. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario dell'INFN i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute;
   d) il comma 6 dell'articolo 31-bis è sostituito dal seguente:
  «6. Allo scadere del triennio l'INFN sottopone al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una dettagliata relazione illustrativa, elaborata dal comitato ordinatore, sui risultati raggiunti dalla scuola. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita la valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, propone al Governo un apposito provvedimento per il finanziamento stabile della scuola ed emana specifico decreto di riconoscimento»;
   e) il comma 3 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
  «3. Gli oneri per gli esperti e per le commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e progetti di ricerca gravano sulle risorse impegnate per gli stessi progetti e programmi, a valere sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».