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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.36.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
6.36.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente: «Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56, del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Le medesime graduatorie sono integrate con i soggetti che hanno superato le prove, pur avendo partecipato in ragione di contenziosi attualmente pendenti e comunque non avendo raggiunto il richiesto punteggio in sede di prove di preselezione. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. I candidati che ai sensi del presente comma sono ammessi definitivamente alle graduatorie permanenti pur non avendo superato le prove preselettive vengono inseriti in coda alle graduatorie, secondo il punteggio da ciascuno di essi conseguito.