Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti: nonché il personale tecnico-amministrativo che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 e che abbia svolto attività di insegnamento per almeno tre anni accademici, con contratti in corsi di almeno 6 crediti per ciascun anno accademico, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche e integrazioni, e/o ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2.