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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.14.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
6.14.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. Nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2012 n. 14, sono inseriti:
   a) i docenti in possesso di abilitazione conseguita anche presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 (TFA e PAS) e successive modificazioni ed integrazioni;
   b) i docenti in possesso di una laurea in Scienze della Formazione primaria conseguita negli anni accademici dal 2012 al 2015;
   c) tutti i docenti in possesso di un'abilitazione o di un titolo abilitante riconosciuto. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 marzo 2015, e prima del piano di immissioni in ruolo di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono disposti i termini e le modalità di inserimento nella predetta fascia aggiuntiva dei suddetti docenti. Con il medesimo decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa citata.

  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
   a) quanto a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante autorizzazione al Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito;
   b) quanto a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante l'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
   c) gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del Codice di Ordinamento Militare di cui al decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono abrogati. I risparmi derivanti dall'attuazione del periodo precedente, quantificati in 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al fine di destinarli all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e politiche sociali si predispone l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.