Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 331 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, capoverso 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comandi dei docenti di Scuola secondaria comandati presso gli Atenei ai sensi dell'articolo 26, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere prorogati per gli anni 2015 e 2016, anche ai fini della stabilizzazione del suddetto personale presso gli atenei, senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica».