Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 3, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non più di due volte»;
b) all'articolo 14:
1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La durata dell'incarico dei direttori di settore non può eccedere la durata dei programmi previsti per i 12 mesi immediatamente successivi alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.»;
2) il comma 3 è abrogato;
c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «, rinnovabile per una sola volta,» sono soppresse.