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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.6.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
4.6.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Qualora il periodo intercorrente tra la conclusione della ferma permanente quadriennale e l'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dovesse essere superiore ai trenta giorni, è riconosciuta al personale di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b), punto 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un'indennità mensile non inferiore all'80 per cento della retribuzione spettante al ruolo da ricoprire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione presso la quale avviene l'immissione in ruolo di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono individuate le modalità applicative del presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.