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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.59.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
4.59.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  6-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  6-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 6-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  6-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.