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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.53.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
4.53.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alla Polizia di Stato stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  6-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  6-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 6-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  6-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al finanziamento di misure perequative per il personale della Polizia di Stato.