stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.52.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
4.52.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato ad impiegare, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma successivo, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione presso gli Uffici Giudiziari del Comune dell'Aquila, come già previsto dall'articolo 16 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, si provvede nel limite di euro 700.000 per l'anno 2015, e comunque nel limite delle risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.1., voce «per la gestione dell'ordine pubblico», nella disponibilità dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila.