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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.50.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
4.50.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 259 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: «Nei comuni», sono sostituite dalle seguenti: «Negli enti locali», e la parola: «comunali» è soppressa;
   b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Qualora l'attivazione delle misure di cui ai commi precedenti non fosse sufficiente per raggiungere il riequilibrio, l'ente locale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 255, comma 9, del presente decreto ed in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, può utilizzare a tal fine le entrate derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile. L'ente locale, in alternativa all'alienazione di beni patrimoniali disponibili, può contrarre, al medesimo fine, un mutuo passivo, con onere a proprio carico, anche in deroga al limite di cui all'articolo 204, comma 1, del presente decreto».

ident. 4.32.4.47.4.73.