Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2015-2017 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato in 110 milioni di euro.