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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.5.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
3.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 292, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, da destinare, limitatamente al solo 2015, alle finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.»;
   b) al comma 293 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.».

  1-ter. Agli oneri di cui alla lettera a) del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ident. 3.17.