Aggiungere, infine, il seguente comma:
3-bis. Al fine della riapertura dei termini per l'accesso alle provvidenze per l'editoria in favore di testate giornalistiche italiane che pubblicano all'estero, interessate da trasformazioni societarie volte a garantire continuità giornalistica e valorizzazione dei livelli occupazionali, alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 3, comma 2-ter la parola: «b)», è soppressa e, alla fine del medesimo comma, è aggiunto il seguente periodo: «e che la testata sia pubblicata da almeno tre anni».