Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa).
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, commi 1 e 2, le parole «1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
b) all'articolo 18, comma 1, le parole «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;
c) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 aprile 2015»;
d) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2015».