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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.20.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
2.20.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
  0a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «dal 1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o settembre 2015»;.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a
-bis) all'articolo 18, comma 2, le parole «dal 1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o settembre 2015»;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'onere relativo alle disposizioni di cui alle lettere 0a) e a-bis) del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181».