Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga del termine per il mantenimento degli uffici del giudice di pace).
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, si intendono riaperti fino al 15 dicembre 2015.