Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: «f) se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».