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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.34.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
14.34.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:
  419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.
  419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.
  419-quater. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.