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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.3.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
14.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: «anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2016» e dopo le parole: «definitivamente accertata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali», sono aggiunte le seguenti: «Tale disposizione non opera qualora l'istituto di patronato:
   1) faccia valere una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato impiegati su base annua dell'istituto non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della presente legge complessivamente impiegati nello stesso anno;
   2) rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali determinati con decreto del Ministero del lavoro da emanarsi entro il 30 settembre 2015 ovvero se già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia unito in forma consortile per un periodo massimo di tre anni, con uno o più patronati già operanti all'epoca, entro il 31 dicembre 2018».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga dei contratti di affidamento di servizi e della valutazione dell'attività rilevante dei patronati).