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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.08.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
14.08.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle salvaguardie di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, decreto interministeriale 8 ottobre 2012; all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e decreto interministeriale 22 aprile 2013, n. 124; agli articoli 11 ed 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; all'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in considerazione di quanto previsto dal comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce il Fondo esodati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 220 milioni di euro per l'anno 2015, 383 milioni di euro per l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 339 milioni di euro per l'anno 2018, 249 milioni di euro per l'anno 2019, 159 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 17 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo ed il fondo di cui al comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 173 milioni di euro».

  2. Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 147, 10 ottobre 2014, il fondo esodati di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 36 milioni di euro per l'anno 2018, 46 milioni di euro per l'anno 2019, 31 milioni di euro per l'anno 2020, 21 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024.

ident. 14.023.