Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Turn over del personale).
1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti: «; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite alle precedenti annualità».