Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche, previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 4 ottobre 2010, quantificate in complessivi euro 8 milioni di euro sono versate, in deroga a quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014.