Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. In relazione al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, l'articolo 4, comma 1, lettera c), punto 1, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.