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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.028.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
14.028.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroghe in tema di contribuzione ai partiti politici).

  1. Limitatamente alle richieste di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, presentate dai partiti politici entro il 30 novembre 2014 ai fini dell'accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge:
   a) il termine previsto al secondo periodo, con riferimento al rigetto o all'accoglimento delle richieste, è differito al 28 febbraio 2015;
   b) il termine previsto al terzo periodo, con riferimento trasmissione all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei partiti politici iscritti nelle sezioni del registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge medesimo, è fissato al 15 marzo 2015.
  2. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati in posizione di fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti di appartenenza e non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il tempo trascorso in posizione di fuori ruolo è escluso dal calcolo del periodo massimo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
  3. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: a) di due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione; b) di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al precedente periodo sono collocati in posizione di fuori ruolo e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento del distacco, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a ca- rico delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.».