Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 le parole: «Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro che nel corso dell'anno 2014 hanno avviato rapporti di lavoro a termine che abbiano comportato il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, sono tenuti a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2015.».