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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.02.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
14.02.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, per fronteggiare i danni provocati dai predetti eventi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco.»;
   b) dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:
  «7-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si considerano ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto Ministero dell'economia e delle finanze previo accordo con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali entro il 31 marzo 2015.».