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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.016.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
14.016.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Zone franche urbane – Emilia).

  1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2014, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge n. 296 del 2006. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, S. Prospero, S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena, limitatamente alle frazioni di La Rocca, S. Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, S. Agostino.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e avere un reddito lordo nel 2013 inferiore a 50.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo 16, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
   c) svolgere la propria attività all'interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto al comma 3;
   d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
  3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») e dal Regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») nel settore agricolo.
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e rispettare i limiti e le procedure previsti dai Regolamenti comunitari di cui al comma precedente.
  5. Quanto previsto al comma 3 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 nonché dei limiti previsti al successivo comma 7 e della dotazione finanziaria del fondo di cui al successivo comma 8, delle agevolazioni previste alle lettere a), b), c) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e consistenti in:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  7. L'agevolazione è riconosciuta con riferimento al comma 6, lettera a), sui redditi relativi ai periodi di imposta 2015 e 2016 e per le esenzioni di cui alle lettere b) e c) per il periodo di imposta 2015 e 2016.
  8. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è destinata all'attuazione del presente articolo.
  9. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 10 aprile 2013 e successive modificazioni e integrazioni.