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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.6.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
12.6.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 423 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2016, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre 260.000 kWh anno, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.
  2-ter. Il comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2016.
  2-quater. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 20, capoverso 4-octies, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) all'articolo 1 il comma 24 è soppresso.
  2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2016, sono destinate ad incrementare le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali previsto dalla tabella A di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 100.000 euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.