Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Vendita uccelli vivi o morti).
1. All'articolo 21, comma 1, lettera bb) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «è fatta salva la possibilità di vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, purché gli uccelli siano stati in modo lecito allevati, prelevati o catturati altrimenti legittimamente acquisiti».