stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.07.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
12.07.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». Al relativo onere si provvede ai sensi del terzo periodo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 415 milioni di euro per l'anno 2016, 259 milioni per l'anno 2017 e 259 milioni per l'anno 2018.