Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Vendita uccelli vivi o morti).
1. All'articolo 21, comma 1, lettera bb), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: «anche se importati dall'estero», sono aggiunte le seguenti: «e ivi prelevati o catturati in modo illecito o altrimenti legittimamente acquisiti».