Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I soggetti che alla data del 1° settembre 2014 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nei comuni della regione Liguria interessati dall'alluvione di ottobre e novembre 2014 che, per effetto dell'evento calamitoso, hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, sono esonerati dal pagamento delle imposte calcolate per i contributi a fondo perduto, ricevuti a qualsiasi titolo ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per gli anni 2014 e 2015.