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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.6.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
11.6.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si applica per il periodo 2015-2019 la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Conseguentemente i predetti Comuni non sono tenuti per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, né ad altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. I predetti comuni, inoltre, per gli anni 2015, 2016 e 2017, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ident. 11.43.